Morosità incolpevole (da stabilire in analogia agli affitti) 

Il problema di partenza è il seguente nella dinamica dei fatti. Se non si paga la bolletta, entro altri 15 giorni viene ridotta del 15% la potenza della fornitura. Dopo quella scadenza, se non si è ancora saldato il debito, la fornitura verrà disattivata e dunque sospeso il flusso di energia elettrica. Naturalmente il boom di morosità può verosimilmente allungare i tempi delle sospensioni, dato che gli impiegati dell'azienda si troveranno a fronteggiare numerose pratiche. Un elemento sostanziale è che manca ancora nel nostro ordinamento una definizione legislativa/regolatoria della morosità incolpevole ; il tema è particolarmente rilevante e strettamente connesso al problema della povertà energetica, pertanto è urgente intervenire per definirne il perimetro applicativo, le casistiche ed individuare parametri precisi che consentano l'accesso ad uno strumento analogo a quello previsto nel decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 sull'impossibilità di pagare il canone di affitto, alimentato da un fondo sociale per supportare situazioni che non consentono di pagare le bollette.

Per identificare la presenza della morosità incolpevole si possono individuare i seguenti criteri che dovranno essere opportunamente accertati:

  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo della famiglia o la necessità dell'impiego di buona parte del reddito per fronteggiare spese mediche e assistenziali.

Ma, al di là di queste situazioni, qui occorre un provvedimento che si riferisca alle condizioni eccezionali create dalla situazione di guerra economica venutasi a creare con le adozioni delle sanzioni energetiche contro la Russia. Anche in questo caso ci si può richiamare ad una analogia, quella con la situazione pandemica. 

La platea dei beneficiari del fondo da istituire, alimentato dalla fiscalità generale (come quello dell'attuale morosità incolpevole locativa), è una soluzione da preferire rispetto a quella auto sostenuta dal sistema energetico tramite una socializzazione dei costi tra tutti i clienti. Tale platea potrà essere ampliata anche ai soggetti che, pur non essendo morosi, dimostrino una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore ad una certa percentuale rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione. Resta aperto il problema di una eventuale cumulabilità del contributo per chi percepisce il reddito di cittadinanza.  

E' già possibile utilizzare questo concetto giuridico nelle cause legali? 




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